Sono passati due anni da quando è stato annunciato, ora è ufficialmente arrivato il "permesso a puni". Infatti venerdi 11 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263, il regolamento che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato stipulato al momento della presentazione della domanda del permesso di soggiorno. Entrerà in vigore il prossimo 12 marzo ed interesserà i nuovi arrivati di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso per la prima volta in Italia e fanno domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Il provvedimento non è retroattivo.
As 733 - Emendamento
Art. 18
Dopo l'art. 18-bis, inserire il seguente:
"Art. 18-bis (Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art.4-bis (Accordo di integrazione)
1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, il cittadino straniero sottoscrive un Accordo di integrazione, articolato per crediti, e si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) è attribuito il punteggio di dieci crediti al cittadino straniero in possesso dei seguenti requisiti:
1) livello adeguato di conoscenza della lingua italiana, certificato in rapporto agli standard minimi definiti nel Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa;
2) adesione alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007;
3) conoscenza basilare delle regole fondamentali dell'ordinamento giuridico il cui rispetto cosituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica;
b) all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino straniero può incrementare i crediti attribuiti ai sensi della lett. a), attestando:
1) la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione dei crediti;
2) il superamento di un corso atto a verificare il livello di integrazione sociale e culturale del cittadino straniero e il raggiungimento degli obiettivi di integrazione sottoscritti;
3) un livello adeguato di partecipazione economica e sociale alla vita della comunità nazionale e locale;
c) i crediti assegnati a ciascun cittadino straniero ai sensi delle lett. a) e b) subiscono decurtazioni, in misura proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa, in caso di:
1) condanna per violazione di una delle norme del codice penale non soggetta all'ordine di espulsione del giudice;
2) illeciti amministrativi;
3) illeciti tributari;
d) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lett. c) comportino una riduzione dei crediti in numero inferiore a cinque, i cittadini stranieri, ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno, si sottopongono a corsi di integrazione volti a coinvolgere lo straniero in attività socialmente utili;
e) nel caso in cui le decurtazioni di cui alla lett. c) comportino l'azzeramento dei crediti, è disposta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
f) il punteggio attribuito ai cittadini stranieri ai sensi del comma precedente è annotato sul permesso di soggiorno elettronico.
3. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
4. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposite tabelle, i criteri per l'assegnazione, l'incremento e la decurtazione dei crediti di cui all'Accordo di integrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al comma 2, lett. c).
5. Entro il termine di cui al comma 4, il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce con apposito decreto i criteri per il rilascio delle attestazioni atte a certificare la conoscenza della lingua italiana ai sensi del comma 2, lett. a), punto 1), nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di integrazione di cui al comma 2, lett. b), punto 2).
6. Allo svolgimento delle attività connesse alla sottoscrizione, attuazione e verifica dell'Accordo di integrazione si provvede a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali preposte all'espletamento delle funzioni relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.
Sen. Bricolo
Sen. Mauro
Sen. Bodega
Sen. Mazzatorta
Sen. Vallardi
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