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Decreto 9 gennaio 2012
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonche' disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico. (GU n. 14 del 18-1-2012)
argomento: Legislazione  Categoria: Sicurezza in genere  Provvedimento: Decreto Ministeriale
 Tipo: Nazionale  Organo emanante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Data: 09/01/2012
 Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale
 Numero pubblicazione: 14
 Data pubblicazione: 18/01/2012
 
Decreto 9 gennaio 2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonche' disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico.
(GU n. 14 del 18-1-2012)

 IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985;
Visto l'art. 34 del decreto ministeriale n. 400 del 4 agosto 1998, recante «Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone»;
Visto il paragrafo 3.7. del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni», approvate con decreto ministeriale n. 815 del 15 febbraio 1969;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 9610 del 13 novembre 1975, recante «Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie»;
Visto il paragrafo 4.9 delle Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, approvate con i decreti ministeriali 8 marzo 1999;
Visto il paragrafo 4.4. del decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982, «Norme tecniche per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico»;
Considerata la necessita' di disciplinare la periodicita' delle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, previste dall'art. 34 del summenzionato decreto ministeriale n. 400/1998, dalle specifiche «Prescrizioni tecniche speciali» per le diverse categorie di impianti e dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985, nonche' la partecipazione alle visite stesse del personale tecnico degli U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
Ravvisata l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane assegnate agli U.S.T.I.F.;

 Decreta:

 Art. 1
Funivie bifune con movimento a va e vieni - Funicolari
 Il comma 3.7.4. del paragrafo 3.7. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni», approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, gia' modificato dal decreto del Ministro dei trasporti, n. 1901 del 01 agosto 1983, e' sostituito dal seguente comma:
«3.7.4. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici e' obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresi' informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarita' dell'esercizio».

 Art. 2
 Funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli
 Il comma 4.9.5. del paragrafo 4.9. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» della Parte 4 «Norme di esercizio» delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli», approvate con il decreto ministeriale 8 marzo 1999, e' sostituito dal seguente comma:
«4.9.5. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici e' obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresi' informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarita' dell'esercizio».

 Art. 3
 Funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli
 Il comma 4.9.5. del paragrafo 4.9. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie» della Parte 4 «Norme di esercizio» delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli», approvate con il decreto ministeriale 8 marzo 1999, e' sostituito dal seguente comma:
«4.9.5. - Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici e' obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6° e 9° anno dall'apertura dell'impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresi' informati i competenti organi regionali per l'eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarita' dell'esercizio».

 Art. 4
Personale
 Le verifiche e prove, periodiche o straordinarie, per le diverse categorie di impianti, di cui ai precedenti articoli, nonche' quelle previste dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985 e dal decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982 vengono effettuate con la partecipazione del personale tecnico dell'U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, territorialmente competente, come indicato nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.
Il personale anzidetto deve essere in possesso dei profili professionali e dei requisiti culturali e professionali specificati nella tabella sopra menzionata, in relazione alle varie attivita' previste per ciascuna tipologia di impianto.
Il direttore dell'U.S.T.I.F. designa il personale tecnico incaricato dell'espletamento delle attivita' indicate nella suddetta tabella, scegliendolo fra quello dei vari profili professionali ivi indicati.
Ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'U.S.T.I.F. prevede, per il personale da adibire a tali attivita', un congruo periodo di affiancamento a funzionari ingegneri-architetti o funzionari tecnici che abbiano gia' esperienza in tale settore di attivita'.
La durata dell'anzidetto periodo di affiancamento e' stabilita dal direttore dell'U.S.T.I.F.

 Art. 5
 Abrogazioni
 Sono o restano abrogati i decreti del Ministro dei trasporti n. 1901-(56)71.31, n. 1902(56)71.31 e n. 1903-(56)71.31 del 1º agosto 1983 nonche' le correlate disposizioni, successivamente emanate, nelle parti incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del presente decreto.

 Art. 6
 Pubblicazione ed entrata in vigore
 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 gennaio 2012

 Il direttore generale: Di Giambattista
 TABELLA A
Omessa


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