La direttiva introduce una nuova tipologia di ingresso per motivi di lavoro, non subordinato ai decreti flussi annuali, andando ad ampliare notevolmente i cosiddetti ingressi “fuori quota”, gia' previsti –per i lavoratori altamente specializzati- nell'ordinamento italiano dall'art. 27, comma 1 lett. a) del testo unico in materia di immigrazione. A differenza di quanto gia' previsto in Italia, non sara' necessario che il lavoratore entri alle dipendenze di una societa' estera con sedi sul territorio nazionale.
I beneficiari
La Carta blu UE –secondo lo schema di decreto legislativo- potra' essere rilasciata a lavoratori altamente specializzati –sia residenti all'estero che gia' soggiornanti ad altro titolo in Italia- che abbiano seguito un percorso di studio almeno triennale nel proprio Paese nel settore di specializzazione per il quale richiedono la Carta Blu, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia e ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1 e 2 della classificazione Istat delle professioni (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici, ecc.).
Gli esclusi
Non possono richiedere la Carta blu UE gli stranieri extracomunitari:
- titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea o per motivi umanitari;
- beneficiari di protezione internazionale;
- ricercatori entrati in Italia ai sensi dell'art. 27 ter del Testo Unico;
- familiari di cittadini UE che abbiano gia' esercitato il diritto al soggiorno ai sensi del d.lgs. 30 del 2007;
- soggiornanti di lungo periodo art. 9 bis;
- lavoratori stagionali;
- lavoratori gia' entrati fuori quota ai sensi dell'art. 27 del testo unico come dirigenti o personale altamente specializzato, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano ,ammessi temporaneamente per adempiere funzioni o compiti specifici, ai lavoratori dipendenti di societa' estere distaccati in Italia per specifici contratti di appalto (art. 27, lett. a), g) e i) d.lgs. 286/98;
Requisiti contrattuali e procedimento
La domanda di nulla osta al lavoro dovra' essere presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio –che si dovra' pronunciare entro 90 giorni– producendo, a pena di rigetto della domanda:
- contratto della durata minima di un anno per attivita' lavorativa che richieda la qualifica professionale superiore;
-titoli di istruzione dello straniero;
- indicazione dello stipendio annuale lordo che non dovra' essere inferiore al triplo del livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dunque non inferiore a euro 24.789,00
Sul requisito economico, lo schema di decreto italiano richiede uno stipendio doppio rispetto a quanto previsto dalla direttiva (cioe' una volta e mezzo lo stipendio medio annuale lordo). La questione dovra' essere affrontata in sede di approvazione dello schema di decreto, pena la disapplicazione della norma italiana da parte dei giudici che si vedessero investiti di eventuali rigetti di nulla osta.
Il datore di lavoro richiedente non deve aver subito condanne penali, anche a seguito di patteggiamento per reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, relativi allo sfruttamento della prostituzione, per reati inerenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavoro (art. 603 c.p.) o per i reati di cui all'art 22 comma 12 (aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).
Una volta autorizzato l'ingresso e iniziato il rapporto lavorativo, lo straniero per i primi due anni di lavoro potra' lavorare esclusivamente nel settore per cui e' stato autorizzato e potra' cambiare datore di lavoro facendone domanda alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio, che dovra' pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di decorso dei 15 giorni senza che l'amministrazione si sia pronunciata l'autorizzazione si intendera' concessa (silenzio-assenso).
Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero extracomunitario potra' fare ingresso in Italia per lavorare nello stesso settore: il datore di lavoro italiano dovra', anche in questo caso, chiedere l'autorizzazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si dovra' pronunciare entro 60 giorni. Parimenti lo straniero titolare di carta blu UE rilasciata in Italia potra' dopo 18 mesi trasferirsi per motivi di lavoro in altro Paese membro, secondo le relative procedure nazionali.
La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure di ammissione dei cittadini di paesi terzi altamente qualificati. Crea una Carta blu UE. Definisce infine le condizioni e i diritti relativi al soggiorno nello Stato di rilascio e negli altri Stati membri.
ATTO
Direttiva 2009/50/CEdel Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
SINTESI
Scopo della presente direttiva è aumentare la capacità dell’Unione europea (UE) di attrarre cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Si tratta non soltanto di potenziare la competitività nel contesto della strategia di Lisbona, ma anche di limitare la fuga dei cervelli. Gli obiettivi della direttiva sono:
-
facilitare l’ammissione dei cittadini in questione, armonizzando le condizioni del loro ingresso e soggiorno nell’Unione europea;
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semplificare le procedure di ammissione;
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migliorare lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati membri.
La direttiva si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per più di tre mesi, nonché ai loro familiari.
Condizioni di ammissione
Per essere ammesso, il candidato deve presentare:
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un contratto di lavoro o un’offerta di lavoro vincolante con uno stipendio il cui ammontare corrisponde ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello Stato membro interessato (gli Stati membri possono abbassare la soglia salariale a 1,2 volte, per talune professioni che necessitano in particolare di lavoratori cittadini di paesi terzi);
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un documento di viaggio valido e un permesso di soggiorno valido o un visto a lungo termine;
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la prova che beneficia di un’assicurazione contro le malattie;
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per le professioni regolamentate, documenti che dimostrino che la persona rispetta le condizioni necessarie e per le professioni non regolamentate, documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori.
Inoltre, il candidato non deve essere considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l’ordine pubblico. Può inoltre essere richiesto al richiedente di fornire il suo indirizzo sul territorio dello Stato membro interessato.
Spetta agli Stati determinare il numero di cittadini provenienti da paesi terzi che possono essere ammessi.
Procedura di ammissione, rilascio e revoca di una Carta blu UE
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se la domanda di Carta Blu UE debba essere presentata dal cittadino del paese terzo e/o dal suo datore di lavoro. Se il candidato soddisfa le condizioni di cui sopra e le autorità nazionali decidono di ammetterlo, egli riceve una Carta blu UE valida per un periodo che va da 1 a 4 anni. La domanda di rilascio della Carta deve essere presentata obbligatoriamente dal candidato o dal suo datore di lavoro. La risposta è notificata entro un termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di accettazione, il beneficiario ottiene le agevolazioni necessarie per l’ottenimento di un visto.
La domanda di Carta blu UE può essere respinta qualora siano stati presentati documenti falsificati od ottenuti con la frode, oppure se lo Stato decide, alla luce della situazione del mercato del lavoro, di accordare la preferenza:
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ai cittadini dell’Unione europea;
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ai cittadini di paesi terzi che beneficiano di uno status favorevole in virtù del diritto comunitario che soggiornano legalmente o che sono residenti di lungo periodoe desiderano trasferirsi in tale Stato membro.
La domanda può essere respinta in ragione delle quote di ammissione stabilite dallo Stato membro, o di politiche di assunzioni etiche o se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.
La Carta Blu UE può essere revocata qualora il titolare non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale o se il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si registri più di un periodo di disoccupazione durante il periodo di validità di una Carta blu UE.
Diritti e soggiorno negli altri Stati membri
Con tale Carta i cittadini dei paesi terzi possono, insieme alla loro famiglia:
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entrare e soggiornare nello Stato membro di rilascio, uscirne e passare attraverso gli altri Stati membri;
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accedere al mercato del lavoro nel settore interessato;
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beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, la pensione, il riconoscimento dei diplomi, l’istruzione e la formazione professionale.
Dopo due anni di lavoro regolare possono ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a qualsiasi lavoro altamente qualificato. Dopo 18 mesi di residenza legale possono spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato (fatti salvi i limiti fissati dalle autorità di tale Stato per quanto riguarda il numero di cittadini che possono essere ammessi).
La procedura è uguale a quella relativa all’ammissione nel primo Stato membro. Tuttavia, il beneficiario di una Carta blu UE e la sua famiglia possono entrare e soggiornare nel secondo Stato, purché lo notifichino alle autorità di quest’ultimo entro un mese. Il secondo Stato membro può decidere di non consentire al cittadino del paese terzo di lavorare finché una decisione positiva sulla domanda non sia presa dalla propria autorità competente. La domanda può altresì essere presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.
Attuazione e relazioni
A decorrere dal 2013, gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi a cui viene rilasciata, rinnovata, revocata o rifiutata una Carta blu UE, sulle loro nazionalità e professioni e sui loro familiari. Ogni tre anni, e per la prima volta nel 2014, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sull’applicazione della direttiva e propone eventuali modifiche utili.
Contesto
Nel piano d’azione sull’immigrazione legalepresentato il 21 dicembre 2005, la Commissione ha presentato cinque proposte legislative relative a diverse categorie di cittadini di paesi terzi. La presente direttiva costituisce la prima proposta prevista da tale piano d’azione.
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