Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/52/CE.
Pesante inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro, compresa la condanna alle spese di rimpatrio dei lavoratori. Imminente la regolarizzazione dei lavoratori stranieri per gestire la fase transitoria tra vecchio e nuovo regime sanzionatorio.
Il Consiglio dei ministri di venerdì 6 luglio 2012 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce, con un anno di ritardo, la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Il decreto inasprisce l’attuale regime sanzionatorio nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e prevede, oltre all’innalzamento delle pene, anche una serie di sanzioni accessorie ,che vanno dal divieto di assumere lavoratori stranieri al pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore, con un temperamento nei confronti di datori di lavoro persone fisiche quando l’impiego sia a fini privati.
Per i lavoratori stranieri che denuncino casi di “particolare sfruttamento” è previsto invece il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Sarà il questore, “su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica”, a rilasciare il permesso allo straniero che abbia “presentato denuncia” e “cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro”. Il permesso potrà essere rinnovato per un anno o fino alla fine del processo mentre sarà revocato “in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano menole condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”.
Attualmente, chi dà lavoro a un immigrato clandestino è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare. A ciò si aggiungono le sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi retributivi e contributivi.
In base al provvedimento appena approvato, chi sia stato condannato, anche in via non definitiva, per un simile reato non potrà beneficiare del decreto flussi [2] e dovrà pagare una ulteriore multa pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente.
Inoltre, se il lavoratore clandestino ha meno di 16 anni, se è sottoposto a condizioni di grave pericolo (da valutare caso per caso, in base alla tipologia di lavoro svolta), o se gli irregolari alle proprie dipendenze sono più di tre, le sanzioni per il datore aumentano da un terzo fino alla metà.
La principale novità di questo decreto sarà la regolarizzazione dei lavoratori auspicata dal ministro Riccardi che qualche mese fa espresse l’opinione che fosse necessario accompagnare l’applicazione delle nuove norme con una breve fase transitoria che preveda la possibilità di un “ravvedimento operoso” per il datore di lavoro, permettendo allo stesso di adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, previo pagamento di una somma, per evitare sanzioni più gravi.
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