Determinazione del contingente annuale 2012
Con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012 è stato determinato per l’anno 2012 il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Il decreto, in particolare, stabilisce che il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, in 5 mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale e in ulteriori 5 mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Il decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 7 agosto 2012, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 12 luglio 2012
Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea";
Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;
Visto l'art. 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);
Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999 prevede, inoltre,che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 luglio 2011, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2010, a determinare il contingente per l'anno 2011, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera
a) del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
Considerato che alla data del 30 giugno 2012 non e' stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999;
Considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1 -1. Per l'anno 2012 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 12 luglio 2012 - Il Ministro: Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 - Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 287
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri
---------------------------------------------------------|-----------
REGIONE | QUOTA
---------------------------------------------------------|-----------
ABRUZZO | 50
---------------------------------------------------------|-----------
BASILICATA | 30
---------------------------------------------------------|-----------
CALABRIA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
CAMPANIA | 70
---------------------------------------------------------|-----------
EMILIA ROMAGNA | 800
---------------------------------------------------------|-----------
FRIULI VENEZIA-GIULIA | 400
---------------------------------------------------------|-----------
LAZIO | 300
---------------------------------------------------------|-----------
LIGURIA | 300
---------------------------------------------------------|-----------
LOMBARDIA | 800
---------------------------------------------------------|-----------
MARCHE | 300
---------------------------------------------------------|-----------
MOLISE | 30
---------------------------------------------------------|-----------
PIEMONTE | 400
---------------------------------------------------------|-----------
PUGLIA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
SARDEGNA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
SICILIA | 50
---------------------------------------------------------|-----------
TOSCANA | 400
---------------------------------------------------------|-----------
UMBRIA | 30
---------------------------------------------------------|-----------
VALLE D'AOSTA | 30
---------------------------------------------------------|-----------
VENETO | 800
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di BOLZANO | 30
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di TRENTO | 30
---------------------------------------------------------|-----------
TOTALE | 5000
---------------------------------------------------------|-------
|