1. Quali sono i diritti dei cittadini albanesi?
I cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell’area Schengen, per qualsiasi motivo (esclusi il lavoro e le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni (i 90 giorni nel semestre vengono calcolati sommando tutti i giorni di presenza nel territorio Schengen, anche non consecutivi, e i sei mesi decorrono dal momento del primo ingresso nel territorio Schengen).
2. Quali sono i Paesi Schengen?
I Paesi Schengen sono tutti i paesi membri dell’Unione Europea (tranne Gran Bretagna ed Irlanda); ad essi si aggiungono Svizzera, Norvegia e Islanda.
3. Quali sono i limiti da rispettare?
Il limite fondamentale è quello del periodo di permanenza: la liberalizzazione riguarda infatti soltanto i visti di breve periodo (fino a 90 giorni in 6 mesi), mentre rimane inalterata la normativa riguardante i visti di lunga durata (visti nazionali, o di tipo D; v. punto 6) e quella dei visti per cure mediche. Senza richiedere il visto, i cittadini albanesi potranno fermarsi nel territorio Schengen soltanto per 90 giorni su 6 mesi. Se intendono fermarsi più a lungo, dovranno richiedere il visto presso l’Ufficio consolare competente. ATTENZIONE: chi dovesse superare tale limite, restando nel territorio dei Paesi Schengen più a lungo del periodo consentito, potrà essere espulso (con conseguente divieto di reingresso fino a 10 anni).
4. Quali sono i documenti necessari per entrare nell’area Schengen?
L’unico documento necessario per l’ingresso nel territorio Schengen è il passaporto biometrico. Considerati gli alti costi dei sistemi sanitari nei Paesi Schengen, tuttavia, è altamente raccomandabile stipulare un’assicurazione sanitaria prima della partenza. Altrettanto raccomandabile è essere in possesso di un biglietto di andata e ritorno (richiesto obbligatoriamente da alcune compagnie aeree). Se richiesto ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza. La decisione finale sull’ingresso dei cittadini stranieri nello spazio Schengen resta sempre di competenza della Polizia di Frontiera, che può respingere il cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare quanto sopra.
5. In quali casi continua ad essere necessario richiedere il visto?
Il rilascio del visto continua ad essere necessario per i casi di cure mediche, per i cittadini albanesi che intendano lavorare nello Spazio Schengen ed in tutti gli altri casi in cui i cittadini albanesi intendano restare nel territorio Schengen per più di 90 giorni in un semestre. Le tipologie più frequenti sono: visto per studio, visto per lavoro subordinato, visto per ricongiungimento familiare.
6. Ci sono modifiche nella procedura per la richiesta dei visti?
No, la procedura per richiedere i visti (sia per coloro che richiedono visti Schengen per cure mediche, sia per chi richiede visti nazionali di lungo periodo per studio, lavoro o ricongiungimento familiare) rimane esattamente identica quella di prima.
7. , il cittadino straniero deve inoltre poter dimostrare lo scopo, le condizioni e le modalità del proprio viaggio.
8. E’ obbligatorio portare con sé carte di credito o soldi in contanti, oppure fideiussioni bancarie, inviti, o altra documentazione?
Ai cittadini albanesi si applicano esattamente le stesse regole che valgono per i cittadini di qualsiasi altro Paese terzo, non membro dell’Unione Europea: se richiesto dalla Polizia di Frontiera, qualsiasi cittadino straniero deve spiegare lo scopo del proprio soggiorno e deve poter dimostrare di disporre di un alloggio (presso parenti, conoscenti o in un albergo) e di poter contare su mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno
9. Dopo la liberalizzazione, possono recarsi nei Paesi Schengen anche i cittadini albanesi destinatari di un decreto di espulsione, o a cui per altri motivi è stato vietato l’ingresso nello spazio Schengen per un certo periodo?
Assolutamente no. Il divieto di ingresso nell’area Schengen conserva ovviamente la propria validità anche dopo la liberalizzazione dei visti. Alle persone che sono state segnalate nel Sistema Informativo dei Paesi Schengen verrà quindi rifiutato l’ingresso alla frontiera.
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