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FAQ:

Visto di breve durata e permesso di soggiorno


Una volta entrato in Italia con il visto di breve durata posso ottenere il permesso di soggiorno o devo richiedere in Questura il permesso?

Dal 2 giugno 2007 per i permessi inferiori a 3 mesi gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non devono chiedere il permesso di soggiorno.
È la novità contenuta nella legge n. 68 del 28 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 2007, n. 126. Secondo le nuove disposizioni gli stranieri in questo caso devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal decreto del ministro dell’Interno del 26 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2007, n. 181). L’adempimento dell’obbligo è attestato mediante l’apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen. Invece, se lo straniero proviene da Paesi che applicano l’Accordo Schengen, la dichiarazione di presenza può essere resa direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall’ingresso l’apposito modulo. Se alloggiato in una struttura alberghiera/ricettiva tale obbligo è attestato dal rilascio allo straniero di copia della dichiarazione prevista, per legge, in tale ipotesi.
L'importante è che la  permanenza sul territorio italiano non  superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso, ove richiesto, e che siano rispettate le condizioni di ingresso.


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