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Diniego del visto di ingresso per turismo in Italia



Diniego del visto di ingresso per turismo in Italia : obbligo di dimostrare i motivi del diniego del visto consolare richiesto all’ambasciata

 Illegittimo il diniego in difetto di motivazione quando siano dimostrati tutti i requisiti per il rilascio del visto
Con la sentenza n. 3163 del 27.3.13, il TAR del Lazio ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego di un visto per turismo adottato dal Consolato Generale in Casablanca. In primo luogo, il Tar ha scritto e ribadito che il provvedimento in questione come previsto dall’art. 4 D. Lgs. 286/98, non è soggetto ad obbligo di motivazione.
Tuttavia in fase di giudizio di impugnazione, l’Amministrazione è tenuta a fornire la dimostrazione di aver valutato adeguatamente e congruamente la richiesta. Nel caso in questione il Consolato aveva adottato il diniego sulla base del cd. “rischio migratorio” ma gli elementi indicati a supporto non sono stati ritenuti sufficienti dal Tribunale.
Secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall’art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, per l’ingresso nel territorio dei Paesi Schengen  lo straniero deve esibire “i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni dell’ingresso per turismo e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (estratti conti bancari e carta di credito ), sia per la durata prevista del soggiorno e sia per il ritorno nel paese di provenienza”; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del “visto uniforme” avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);
- nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni dell’ingresso in Italia , nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”;
- l’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente “la finalità del viaggio turistico”;
- secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di una serie di documentazione comprovante:
a) “adeguati mezzi finanziari di sostentamento non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/199 come da tabella indicata  graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;”.
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione aerea) ;
c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, lettera di invito /dichiarazione di ospitalità)”;
d) l’assicurazione sanitaria per stranieri in Italia per turismo.
Purtroppo a volte dopo aver presentato un istruttoria impeccabile  viene illegittimamente rigettato il visto per turismo (addirittura fissando appuntamenti “dopo la scadenza del periodo di vacanza per il quale il visto era stato domandato”), senza pensare minimamente alle motivazioni dei richiedenti all’atto della richiesta .
 


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