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Informazioni:

Cosa può succedere ad un immigrato clandestino in Italia


L’immigrazione è un fenomeno tra quelli che più caratterizzano il nostro Paese negli ultimi decenni, divenuto terra di approdo dopo essere stato per secoli un Paese di emigranti.

L'immigrazione illegale che può essere definita come  immigrazione clandestina o immigrazione irregolare è l'ingresso / soggiorno di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione del paese di destinazione  dove si recano senza essere preventivamente autorizzati.

Lo status degli immigrati illegali è nella maggior parte dei casi temporaneo.

Può accadere che persone entrate clandestinamente senza presentare le proprie generalità ai controlli di frontiera  successivamente sanino sul territorio la loro posizione tramite "sanatorie" o "regolarizzazioni" oppure può succedere anche il contrario che entrano legalmente sul territorio è rimangono per un tempo superiore al previsto per poi  divenire quindi "irregolari" (“overstaying”, cioè soggiornanti oltre il tempo consentito) rischiando l’ espulsione.

Quando avviene l’espulsione di un cittadino straniero non regolare in Italia?

Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno quindi per la legge italiana sono considerati:

Clandestini, gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso

Sono irregolarigli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia

I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi

Non possono essere espulsi immediatamente se:

1. occorre prestare loro soccorso

2. occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità

3. occorre preparare i documenti per il viaggio

4. non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo

Devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione (anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.

Come si può soggiornare regolarmente in Italia?

Tramite l’ingresso autorizzato tramite un visto sul passaporto e tramite la richiesta di permesso di soggiorno .

L'ingresso in Italia

L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:

- si presentano attraverso un valico di frontiere

- siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere

- abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto

- non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione

- non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali

- dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Visto di ingresso

Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente.

DOCUMENTI EQUIVALENTI AL PASSAPORTO:

1. Titolo di viaggio per apolidi. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;

2. titolo di viaggio per rifugiati. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno delgi Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo;

3. titolo di viaggio per stranieri. Rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;

4. libretto di navigazione. Documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività. Valido per l’ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali del marittimo;

5. documento di navigazione aerea. Rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa.

6. lasciapassare delle Nazioni Unite. Rilasciato al personale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti;

7. documento rilasciato da un Quartier generale della NATO. Rilasciato al personale civile e militare dell’Alleanza Atlantica (e alle persone a loro carico), inviato a prestare servizio in uno Stato dell'Alleanza Altantica. I membri delle forze NATO (ma non i familiari né personale civile al seguito) è esente dal visto;

8. carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E.. Valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. E’ esente da visto;

9. carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto. Valida per andare, a scopo turistico, nel territorio di uno degli stati stessi per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi. E’esente da visto.

10. Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della U.E. Rilasciato a studenti stranieri residenti negli stati della U.E.. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto;

11. lasciapassare. Foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli stati Schengen, o solo per l’Italia. Il regime di visto è quello in vigore nel Paese in cui l’interessato è cittadino;

12. lasciapassare (o tessera) di frontiera. Concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera. Valida per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

- finalità del viaggio;

- mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;

- condizioni di alloggio

Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

- il modulo di richiesta;

- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;

- una fotocopia del documento stesso;

- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;

- un contrassegno telematico da € 16,00

- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto

- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;

- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.


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