L'ingresso regolare del lavoratore straniero nel territorio dello Stato è subordinato all'approvazione di un decreto governativo che fissa le quote di ingresso per lavoro alla contestuale richiesta di nulla osta al lavoro da parte di un datore di lavoro (italiano o straniero) regolarmente soggiornante e infine al rilascio del relativo nulla-osta al lavoro subordinato .
Il datore di lavoro prima di richiedere il nulla-osta al lavoro deve formalizzare presso il Centro per l'Impiego competente , la richiesta della presenza sul territorio nazionale di un lavoratore disponibile e una volta che il Centro per l'Impiego ha verificato e certificato l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio, il datore di lavoro potrà procedere alla richiesta di nulla-osta .
Il decreto flussi è l’atto normativo con il quale il Governo stabilisce ogni anno quanti cittadini stranieri possono entrare in Italia per motivi di lavoro attraverso delle quote ,( il numero massimo di migranti necessari per il nostro sistema produttivo) quindi l’ingresso in Italia riguarda gli stranieri che si trovano effettivamente nei loro paesi di origine e che vogliono emigrare in Italia.
Invece per coloro che si trovano già nel nostro territorio senza permesso di soggiorno non possono fare domanda con il decreto flussi , in quanto si tratta di un provvedimento che riguarda l’ingresso in Italia e non da confondersi con la regolarizzazione .
La complicazione dei flussi e’ proprio questa molte volte che la procedura funziona come una specie di “gara a tempo”: chi arriva prima prende il permesso di soggiorno, chi arriva dopo l’esaurimento della “quota” si vede rifiutare la domanda per esubero di richieste .
Quindi riassumendo i datori di lavoro che fanno domanda ottengono se ne hanno i requisiti previsti dal decreto il permesso ad assumere i lavoratori prescelti ma una volta esaurita la quota le richieste in esubero vengono tutte rigettate.
Se per esempio il decreto stabilisce una quota di 1000 stranieri, i primi 1000 datori di lavoro che presentano la domanda avranno la possibilità di assumere i lavoratori richiesti (e di farli entrare in Italia)invece dal milleunesimo e quelli dopo di lui si vedranno rifiutare la loro domanda anche se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Dunque, l’unico modo per essere regolari è quello di entrare regolarmente in Italia, usufruendo appunto dei decreti flussi .
Quale è il procedimento amministrativo per il rilascio di nulla osta al lavoro?
Al procedimento amministrativo principale finalizzato al rilascio del nulla-osta al lavoro, si vengono successivamente ad affiancare ulteriori sub-procedimenti che coinvolgono:
1. la Questura, per la verifica c.d. di pubblica sicurezza relativa alla non pericolosità del lavoratore straniero per cui si richiede il nulla osta al lavoro (art.4 T.U.);
2. la Direzione Territoriale del Lavoro per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali che si intendono applicare.
Ricevute le richieste di autorizzazione all'assunzione da parte dei datori di lavoro , lo Sportello Unico presso la Prefettura, nel termine complessivo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, se sono rispettate le condizioni previste dal contratto collettivo applicabile, (verificate tramite parere della Direzione Territoriale del Lavoro) e sentito il Questore, rilascia il nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato .
Con l'entrata in vigore del d.lgs.109/2012, che ha recepito la Direttiva 2009/52/CE, all'art.22 T.U. è stato aggiunto il comma 5-bis, che prevede che il nulla-osta al lavoro subordinato, il cui rilascio è previsto dal comma 5 dell'art.22, non possa essere rilasciato:
1. nei confronti di un datore di lavoro che sia stato condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione, dell'impiego di minori nelle attività illecite, di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art.603 c.p.) o del reato di impiego illegale di stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato, previsto dal comma 12 dell'art.22 T.U.;
2. se i documenti presentati sono stati falsificati o contraffatti;
3. se il datore di lavoro non si reca presso lo Sportello Unico Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore (art. 22, comma 5-ter T.U.). cfr. Sez.9 - la condizione del lavoratore straniero, paragrafo b) lavoro subordinato e paragrafo e) lavoro irregolare.
Che validità ha il nulla osta al lavoro una volta rilasciato?
Il nullaosta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del d.lgs n.286/98 e succ.mod. Testo Unico sull'Immigrazione, trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto (art.22, comma 5, T.U.) entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione.
|