1) A partire dal 28 aprile 2014, i cittadini moldavi titolari dei nuovi passaporti biometrici, (sulla copertina dei quali appare il logo ), sia ordinari che di servizio, potranno recarsi nei Paesi della Unione Europea che applicano integralmente l’Accordo di Schengen, in esenzione dall’obbligo del visto e permanervi fino a 90 (novanta) giorni, in uno o più soggiorni, nell’arco di 180 giorni.
I predetti passaporti dovranno avere una validità di almeno 3 (tre) mesi dopo la data di previsto ritorno in Moldova. I titolari di passaporto diplomatico sono già esenti dall’obbligo del visto in base a precedenti accordi tra L’Unione Europea e la Repubblica di Moldova.
Il nuovo regime di visti si applica per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati dell’Unione Europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda. I cittadini moldavi, pertanto, potranno recarsi in esenzione dall’obbligo di visto in Portogallo, Spagna, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria, Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Estonia e Malta. I cittadini moldavi in possesso dei predetti passaporti potranno fare ingresso in esenzione dall’obbligo del visto anche nei Paesi Membri dell’Unione Europea che non applicano al momento l’Accordo di Schengen (Cipro, Croazia, Romania e Bulgaria) ed e nei Paesi non Membri dell’Unione Europea, ma associati all’Accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
2) L’esenzione dall’obbligo del visto non implica il riconoscimento del diritto all’entrata nello Spazio Schengen. Le Autorità di Frontiera degli Stati membri dell’Unione Europea sono tenute, infatti, a negare l’ingresso nel proprio territorio a coloro che non siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:
a) Siano in possesso di un valido documento di viaggio (vedere precedente punto 1 );
b) Dimostrino le motivazioni e le condizioni del soggiorno e siano in possesso degli adeguati e necessari mezzi economici per la durata del soggiorno;
c) Non risultino registrati nel SIS (Schengen Information System) quali persone alle quali deve essere negato l’ingresso nello Spazio Schengen;
d) Non essere considerati soggetti pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri della Unione Europea.
Qualora le Autorità di Frontiera neghino l’ingresso sulla base di una delle predette motivazioni, al cittadino straniero verrà consegnata una decisione scritta, su di un modello standard, che indichi le ragioni del rifiuto e le indicazioni e le modalità per presentare un eventuale ricorso, sulla base della legislazione nazionale del Paese che abbia negato l’ingresso. Un ricorso alle competenti autorità non ha l’effetto di sospendere la misura del respingimento in frontiera.
In considerazione di quanto indicato al precedente punto b), la Autorità di frontiera potrebbero richiedere di esibire, oltre al passaporto, anche ulteriori documenti quali i biglietti di ritorno aerei/bus/treno; prenotazioni alberghiere o lettera di invito in caso di visite a familiari od amici o partecipazione a convegni; certificati di iscrizioni scolastiche in caso di frequenza di corsi di studi di durata inferiore a tre mesi ecc.
Ciascuno Stato membro della Unione Europea, inoltre, stabilisce l’entità giornaliera dei mezzi economico-finanziari di cui deve essere in possesso il cittadino straniero che intenda far ingresso e soggiornare nel proprio territorio.
Il possesso di adeguati mezzi economici può essere dimostrato esibendo alle Autorità di Frontiera denaro contante, traveller’s cheque e carte di credito. Sono, altresì, accettate, se previste dal Paese di destinazione, lettere di garanzie/inviti fideiussione bancaria o assicurativa o la dimostrazione di disponibilità economica nel paese di destinazione.
Le Autorità di Frontiera si riservano il diritto di effettuare verifiche sulla validità e disponibilità delle carte di credito o la buona fede degli invitanti.
Non è più obbligatorio essere in possesso della assicurazione sanitaria per viaggiare negli Stati Schengen ma tuttavia si consiglia sempre di sottoscriverla prima di intraprendere il viaggio.
3) Il nuovo regime di visti tra gli Stati dell’Unione Europea e la Repubblica di Moldova NON si applica in caso di ingressi motivati dallo svolgimento di attività lavorative, anche se di durata inferiore a 90 giorni. In tali casi sarà necessario munirsi del prescritto visto d’ingresso, da richiedere secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni nazionali di ciascuno stato dell’Unione Europea.
Ugualmente l’esenzione dall’obbligo del visto NON si applica per soggiorni superiori a 90 giorni (attività lavorativa, ricongiungimento familiare, studio ecc.). In tali casi restano in vigore le disposizioni nazionali del Paese dell’Unione Europea di destinazione e si raccomanda, pertanto, di prendere contatto con l’Ambasciata/Consolato competente per ogni necessaria informazione circa le procedure ed i requisiti per il rilascio del visto d’ingresso.
4) Il nuovo regime di visti non comporta restrizioni alla libera circolazione all’interno dello Spazio Schengen, in quanto sono soppressi i controlli alle frontiere interne tra i Paesi che applicano integralmente l’Accordo di Schengen. Restano, invece in vigore i controlli alle frontiere tra i Paesi Schengen e Cipro, Croazia, Bulgaria e Romania.
5) Si sottolinea come il cittadino moldavo che rimanga nello Spazio Schengen oltre 90 giorni, senza essere in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto di lunga durata (con validità superiore a 90 giorni) sia da considerare irregolarmente presente e suscettibile di misure che ne precluderebbe il successivo rientro.
Analogo provvedimento può essere preso a carico di coloro che svolgano attività lavorativa (anche se per periodi inferiori a tre mesi) senza essere munito dello specifico visto (ved. precedente punto3) e della autorizzazione al lavoro.
Il nuovo regime di visti è applicabile unicamente a coloro che siano titolari di passaporti biometrici moldavi. Resta, invece, inalterato l’obbligo di munirsi del visto, anche per soggiorni fino a 90 giorni, per coloro che siano in possesso dei passaporti NON biometrici.
|